Statuto

Art.1 – Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita l’associazione di volontariato “Figli in Paradiso: ali tra cielo e terra”, di seguito detta “Associazione ONLUS”, con sede in Otranto, c/o Campanile Virginia, via San Francesco da Paola, 76

L’Associazione esclude:

–   ogni forma di lucro, anche indiretto. Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2;

–   ogni forma di interesse politico, partitico o privato La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e umana, ha come fine primario l’operare accanto alla famiglie che hanno perduto un proprio caro attraverso gruppi di auto mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto e cercando di stimolare ad uscire dall’isolamento della perdita del proprio caro, condividendo il dolore e superando la ferita per essere “ala” tra cielo e terra.

Costituito da persone disponibili a mettersi accanto a chi è stato colpito da un grave lutto familiare, per aiutare a vivere il momento della prova.

Alcune proposte a titolo indicativo che l’Associazione si propone:

  • visitare e accompagnare le persone colpite dal lutto. I giorni e i mesi che seguono immediatamente dopo il funerale: sono i momenti dello sconforto, del dubbio, della solitudine; mettersi loro accanto, con la massima discrezione;
  • preparare e proporre incontri di fede in cui si arrivi a vivere la comunione dei santi e a far vibrare la fede nella risurrezione di Cristo;
  • far confluire la morte della persona cara nella “corrente della carità”;
  • valorizzare le persone colpite da grave lutto, invitandole a mettere a servizio della comunità la loro esperienza, per aiutare chi si è trovato a vivere la stessa sofferenza o anche solo a sensibilizzare la comunità, le scuole e le famiglie al problema del dolore, della malattia e della morte e nella difesa e nel rispetto della vita. Inserire le persone “guarite” nella vita parrocchiale, sociale.

Art. 3 – Attività

In particolare, l’Associazione, si propone di operare nelle seguenti aree di intervento:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • attività liturgiche;
  • attività di formazione;
  • attività culturali;
  • attività ricreative;
  • attività editoriali;
  • altro.

E per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere diverse attività. In particolare:

a) attività ecclesiali:
     – ministero della consolazione;
– celebrazione dell’Eucarestia;
– pellegrinaggi.

b) attività sociali e socio-sanitarie:

– volontariato alle famiglie in lutto;
– creazione di centri di ascolto per supporto psicologico e spirituale;
– incontri individuali con operatori psico-sociali.
– gruppi di auto mutuo aiuto

c) attività culturali:
convegni, seminari, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde, scambi interculturali, concerti e spettacoli teatrali di vario tipo, spettacoli di strada, studio e ricerca in ambito sociale e sanitari, creazione di banche dati.

d) attività ricreative:
momenti di incontro e di svago, pranzi sociali, momenti di intrattenimento, gite.

e) attività editoriali:
pubblicazione di riviste, bollettini, periodici, pubblicazioni di atti di convegni e seminari, di studi e ricerche, produzioni di video, cd e filmati.

f) attività di formazione:
corsi di formazione e preparazione per facilitatori del “GAMA” Gruppo di Auto Mutuo Aiuto, corsi di relazione di aiuto, percorsi di spiritualità biblica, catechesi.

L’Associazione nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento dei suoi scopi, potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici, dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le sue attività, ai sensi della legge 11/8/91 n.266, della legge 8/11/2000 n. 328 e della L.R. 25 / 8 / 2003 n.17.

L’Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. L’Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

PATRIMONIO – BILANCIO

Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali.

L’Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

– dalle quote degli associati;

– dai contributi statali;

– dai contributi di persone fisiche;

– dai contributi volontari dei soci;

– dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche;

– dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;

– dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;

– dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali ( ex art. 5 lett. g. L 266/91, attività connesse ex art.5 dlgs n 460/97)

– da ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale;

– da rendite patrimoniali;

– da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno proprietà dell’associazione;

– da eventuali erogazioni, versamenti, donazioni e lasciti testamentari;

– da rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

L’accettazione di erogazioni liberali in denaro e donazioni, nonché eredità e legati, deve essere formalizzata previa delibera assembleare che ne determina modalità e tempi di utilizzo per i fini istituzionali.

Art. 5 – Bilancio
Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio economico e finanziario. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redigerà il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’esercizio successivo. L’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale approva il bilancio.

Entrambi i prospetti saranno resi noti ai soci medianti affissione nei locali dell’associazione.

È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

SOCI

Art. 6 – Soci

Possono far parte dell’associazione:

– le persone fisiche che hanno perduto il proprio caro e che intendono impegnarsi nell’elaborazione del lutto, nella condivisione della propria ferita,

– possono tuttavia farne parte tutti coloro che sono interessanti ad essere vicini a quanti versano in situazione di grande dolore per varie perdite;

– le persone giuridiche, che siano interessate all’attività dell’associazione stessa.

L’associazione è costituita da:

– soci fondatori

– soci ordinari

– soci sostenitori

Sono considerati:

soci fondatori quelle persone presenti all’assemblea costitutiva nonché quelli di cui all’elenco allegato;

soci ordinari quelli che annualmente versano la quota associativa e partecipano alla vita dell’associazione;

soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione delle iniziative della associazione. Associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private possono essere soci sostenitori;

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, partecipano all’assemblea degli associati, hanno diritto di voto, possono essere eletti alle cariche sociali. I soci sostenitori non hanno, invece, diritto di voto e non sono eleggibili.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’Associazione stessa o dalla legge.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

– per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 4 (quattro)   mesi prima dello scadere dell’anno;

– per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è               avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;

– per esclusione a seguito di comportamento contrario agli scopi ed allo       spirito dell’associazione, o per gravi motivi. L’esclusione può essere proposta dal Consiglio direttivo o dal Presidente oppure da due terzi degli associati fondatori ed ordinari, è deliberata dal Consiglio direttivo ed è comunicata a mezzo raccomandata al socio escluso, con indicazione dei motivi. Avverso all’esclusione può essere proposto soltanto ricorso al collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della comunicazione.

– per ritardato pagamento della quota associativa annuale. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo;

– per decesso;

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Doveri dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

– versare annualmente e regolarmente la quota associativa;

– contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;

– astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’Associazione

Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

– la partecipazione all’Assemblea dei soci;

– l’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;

– il diritto di voto per le cariche sociali;

– il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Presidente;

– il Consiglio Direttivo;

Art. 8 – Assemblea

Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. Hanno diritto di voto i soci fondatori ed ordinari, in ragione di un solo voto ciascuno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l’approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri.

Compiti dell’Assemblea generale dei soci

L’Assemblea generale dei soci

a) delibera in sede ordinaria:

– sul bilancio preventivo e consuntivo – sull’eventuale rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri);

– circa le quote annuali associative;

– e su tutto quant’altro è attribuito per legge o per statuto;

b) delibera in sede straordinaria:

– sullo scioglimento dell’Associazione;

– sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;

– sulle delibere di trasferimento della sede legale dell’Associazione;

– sulle delibere di trasformazione;

– sulle delibere di fusione;

– su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Convocazione dell’Assemblea

L’assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal VicePresidente. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci fondatori e ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell’art. 8 del presente statuto.

È ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all’estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici (15) giorni che precedono l’assemblea e sino all’approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

L’assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell’assemblea dei soci l’ordine del giorno programmato. L’assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un mezzo telematico, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, entro quindici (15) giorni prima dell’adunanza.

L’assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all’Ordine del giorno.

Di tutte le deliberazioni sarà fornita idonea pubblicità a mezzo affissione nei locali dell’associazione o tramite e-mail.

Art. 9 Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, compreso il Presidente, eletti a maggioranza assoluta fra i soci dell’Assemblea. I suoi membri sono tutti rieleggibili. Il consiglio Direttivo procede ad eleggere nel suo ambito:

– il Presidente;

– il Vicepresidente;

– il Segretario;

– il Tesoriere.

Tutte le cariche degli organi dell’associazione sono gratuite ed elettive.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo. In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo:

– adempie agli scopi dell’associazione mediante decisioni attuative,

– è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti,

– si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, si riunisce inoltre in via ordinaria almeno una volta all’anno, di cui una per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo, ed all’ammontare della quota annuale; in via straordinaria su convocazione del Presidente;

– in ogni caso delibera a maggioranza assoluta e per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede,

– è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna, e pertanto potrà compiere in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

– esamina le domande degli aspiranti soci e ne delibera l’ammissione; – fissa la quota annuale.

– chiede agli Ordinari diocesani un’assìstente spirituale per coloro che desiderano fare un cammino di fede nella Chiesa Cattolica.

I componenti del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo non dovessero partecipare a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata con raccomandata al componente decaduto, con indicazione dei motivi. avverso alla deliberazione di decadenza dal Consiglio, può essere proposto soltanto ricorso al collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della comunicazione. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima convocazione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo, verrà redatto su un apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso.

Durata e rinnovo del Consiglio

Direttivo I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione; entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell’Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione

Art. 10 – Presidente

Il presidente del Consiglio Direttivo è anche presidente dell’associazione, dura in carica tre anni, è rieleggibile, ed il suo mandato è contemporaneo a quello del Consiglio Direttivo.
Compiti del Presidente:

– dirigere l’Associazione e rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. – convocare e presiedere l’Assemblea generale dei soci;

– convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

– determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei soci;

– sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’ente;

– esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto;

– assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 11 Libri Sociali

L’Associazione oltre alla tenuta dei libri e registri previsti per legge terrà i seguenti libri sociali:

-libro dei soci;

-libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;

-libro dei verbali di assemblea.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 12 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 del Codice civile dall’Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio sociale che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni aventi finalità similari.

Art. 13 Norme finali e generali

Per quanto non previsto o diversamente disposto, valgono le norme di legge attuali o regionali e segnatamente le disposizioni di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c..

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